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Qualsiasi lavoro o prestazione occasione tra privati, quindi anche cucinare, è considerato un lavoro autonomo occasionale.

L’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03, ha disposto l’iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio2004, dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Alla luce delle disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Rispetto alla co-co-co, a progetto e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue quindi per:

la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell’attività lavorativa;
il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale
Non essendo sottoposti alla normativa iva non deve essere emessa fattura mentre si dovrà rilasciare a quietanza dell’importo percepito una semplice ricevuta di prestazione occasionale, specificando che trattasi di prestazione fuori dal campo di applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/197, ricevuta che dovrà comunque contenere:

· I dati del prestatore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale);

· I dati del committente (nome, cognome, o ragione sociale se trattasi di società, partita IVA o codice fiscale, indirizzo);

· la descrizione della prestazione svolta (è opportuno far riferimento, se sottoscritta ad una lettera d’incarico che disciplini gli aspetti essenziali della prestazione);

· l’importo lordo;

· l’eventuale ritenuta d’acconto (nella misura del 20%, se il committente riveste la qualifica di sostituto d’imposta);

· l’importo netto percepito;

· data, luogo e firma del prestatore che rilascia la ricevuta.

· Se l’importo della prestazione supera euro 77,47 è necessario apporre all’originale della ricevuta per prestazione occasionale una marca da bollo da 2 euro.

NB: Il rimborso spese nella prestazione di lavoro autonomo occasionale ha una gestione particolare per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta d’acconto.

Prestazione occasionale tra privati

Nel caso in cui il committente della prestazione non costituisse sostituto d’imposta (ad esempio un privato cittadino) il compenso non sarà soggetto a ritenuta e dovrà essere versato l’importo complessivo del compenso pattuito.

NB: Per quanto riguarda invece obblighi di natura previdenziale ci sono delle peculiarità del lavoro autonomo occasionale che devono essere messe in evidenza: nel caso in cui il reddito percepito nell’anno derivante da attività occasionali anche da una pluralità di committenti superi euro 5.000 è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps ed al versamento dei relativi contributi.

Base imponibile

I primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo.

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i “redditi diversi”, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l del TUIR.

L’art. 71, c. 2 del TUIR dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Quindi l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

Adempimenti

I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti. Qualora tale soglia fosse superata col concorso di più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso ed il totale di quelli erogati nel mese.

Contributo,Versamento, Denuncia

Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo.

Nella denuncia Emens il codice “tipo rapporto” è 09 (non richiede codice attività).

Fonte https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45792